Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a risolvere normativamente la difficile e incresciosa situazione verificatasi a seguito della recente determinazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di revocare alcune pensioni sociali ai beneficiari di assegni vitalizi riconosciuti in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e degli internati nei campi di sterminio.
      Il vitalizio di benemerenza che - come è noto - è stato attribuito con la legge 10 marzo 1955, n. 96, a coloro che furono discriminati dalla legislazione antisemita del 1938, solo di recente, e grazie all'intervento della Corte dei conti a sezioni riunite, è stato conseguito dai legittimi beneficiari che ne hanno fatto richiesta.
      Nei mesi scorsi, tuttavia, l'INPS ha provveduto a revocare alcune pensioni sociali e, addirittura, a richiedere la restituzione degli assegni vitalizi già corrisposti. L'Istituto di previdenza ha ritenuto, in particolare, che, poiché il presupposto per l'ottenimento della pensione sociale è costituito dal non possedere redditi di sorta da parte del suo fruitore, la concessione dell'assegno vitalizio verrebbe in qualche modo a contrastare con tale principio e, pertanto, coloro i quali già beneficiano della pensione sociale non potrebbero percepire l'assegno di benemerenza.
      La predetta iniziativa ha interessato, altresì, anche coloro che godono del vitalizio riconosciuto ai sopravvissuti nei

 

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campi di sterminio o di concentramento dalla legge 18 novembre 1980, n. 791.
      Ciò ha comportato, com'è facile immaginare, ancora una volta una inaccettabile discriminazione, anziché un doveroso risarcimento, per le vittime delle persecuzioni razziali.
      Per superare queste gravissime conseguenze si rende doverosa, dunque, una soluzione legislativa alla difficile e delicata questione. In tale senso, si palesa l'opportunità di una norma chiarificatrice della portata e del significato delle disposizioni che hanno riconosciuto, in favore di chi ha subìto un'esperienza persecutoria nota a tutti, il vitalizio di benemerenza e quello cosiddetto «KZ», dal nome dei campi di sterminio nazisti.
      Non può, al riguardo, non ritenersi, in via di interpretazione autentica, che gli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio, non possono rilevare ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali, e ciò in ragione della natura indennitaria degli stessi.
 

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